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Sezione di PAVIA - Statuto





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aggiornato al 31/03/2001

ART. 1

COSTITUZIONE - DENOMINAZIONE - SEDE

L'Associazione Nazionale "POLISPORTIVE GIOVANILI SALESIANE" costituita con atto del 9 novembre 1967 rep. 36226 presso il dott. Vincenzo Pompili, notaio in Roma, è promossa dagli Enti "Centro Nazionale Opere Salesiane - CNOS" e "Centro Italiano Opere Femminili Salesiane - CIOFS" e viene indicata con la sigla "PGS".
L'Associazione Nazionale "PGS" è riconosciuta Ente di Promozione Sportiva con delibera del CONI n. 117 del 22 febbraio 1979, ai sensi dell'art. 31 del DPR n. 530/1974 ed Ente Nazionale a carattere assistenziale con i Decreti del Ministero dell'Interno n. 10.6255/12000.A(78) del 22 febbraio 1984 e n. 10.14116/12000.A (78) del 17 ottobre 1984 ai sensi dell'art. 2, IV comma della Legge 524/1974 e art. 20 del DPR n. 640/1972.
L'Associazione Nazionale "PGS" ha sede in Roma.

ART. 2
FINALITÀ
L'Associazione "PGS" persegue finalità educative, culturali, ricreative ed assistenziali allo scopo di:
a) concorrere alla progressiva formazione integrale e sociale dei ragazzi/e e dei giovani valorizzando la loro domanda educativa e la prassi di promozione umanizzante dello sport;
b) sviluppare le dimensioni educative-culturali-sociali e politiche dell'attività sportiva all'interno di un articolato progetto di persona e di società ispirato esplicitamente alla visione cristiana, al sistema preventivo di Don Bosco e agli apporti della tradizione educativa salesiana;
c) socializzare nel mondo dell'istruzione e dello sport il valore educativo-culturale-sociale e politico dello sport;
d) operare affinché lo sport diventi diritto sociale in una società multietnica;
e) assicurare efficaci servizi locali, nazionali ed internazionali di promozione, di coordinamento, di informazione e di assistenza a tutti i soci per il perseguimento delle finalità dell'Associazione;
f) collaborare con le famiglie e le agenzie educative e sociali;
g) promuovere lo sport come esercizio di partecipazione alla vita del territorio e di assunzione e sollecitazione di responsabilità nell'individuare problematiche e risposte condivise;
h) sostenere le istituzioni di libero associazionismo sportivo a livello internazionale, nazionale, locale e ricercare opportunità di adesioni delle Associazioni alle medesime;
i) inserire il proprio intervento ed interesse nel più ampio orizzonte politico possibile favorendo contatti e collaborazione con altri settori della cultura, della scuola, del turismo e del tempo libero.
L'Associazione "PGS" non ha scopo di lucro.

ART. 3
COLLOCAZIONE
L'Associazione "PGS", per la realizzazione delle proprie finalità, si inserisce:
a) nel mondo sportivo italiano come Ente di Promozione Sportiva con un suo originale progetto di formazione sportiva ed un coerente programma di attività sportiva.
E' aperta alla collaborazione con gli altri Enti di Promozione Sportiva, con le Federazioni Sportive Nazionali e con il CONI, impegnandosi a portare il proprio contributo;
b) nel mondo ecclesiale offrendo il proprio progetto educativo-pastorale alle comunità cristiane impegnate nella pastorale giovanile;
c) nel mondo salesiano fra le proposte associative offerte ai ragazzi e giovani, in sintonia con le loro esigenze di protagonismo in un processo di socializzazione e di maturazione della loro personalità.
Si impegna infine ad una presenza attiva nei Centri dove si elabora la politica della gioventù, dello sport, della cultura e del tempo libero, e se ne decide la realizzazione.

ART. 4
ATTIVITÀ
Per conseguire le suddette finalità, l'Associazione "PGS" promuove, coordina e realizza attività specifiche nell'area dello sport ed iniziative culturali, pedagogiche, editoriali ed assistenziali connesse a queste.
In particolare, sul piano operativo, si propone di:
a) elaborare programmi poliennali e piani annuali di attività da predisporsi da parte degli organi dell'Associazione;
b) sollecitare la realizzazione degli orientamenti assunti dagli organi istituzionali dell'Associazione;
c) predisporre programmi di formazione, di qualificazione e di aggiornamento degli operatori sportivi, degli animatori, dei tecnici e degli atleti "PGS" e del personale docente di scuole e di istituti;
d) promuovere e realizzare iniziative di studi, di ricerche, di sperimentazione e di documentazione nell'ambito delle finalità istituzionali, attraverso l'Ufficio Studi e l'Ufficio Stampa dell'Associazione, avvalendosi anche della collaborazione delle Università Salesiane di Roma;
e) assicurare rapporti istituzionali, collegamenti ed eventuali adesioni con organismi operanti nel mondo dello sport sia a livello locale che a livello nazionale ed internazionale;
f) rappresentare in modo unitario l'Associazione e le proprie strutture periferiche presso gli Organi dello Stato Italiano, presso le Pubbliche Amministrazioni, gli Organismi internazionali interessati e gli Organismi nazionali dello Sport (CONI, Federazioni,...);
g) sollecitare iniziative nel campo del tempo libero, anche con interventi unitari di tutti i settori.
L'Associazione potrà, in via sussidiaria e meramente strumentale, svolgere prestazioni di servizi per il conseguimento delle finalità istituzionali proprie.

ART. 5
VOLONTARIATO
Nel contesto del suo progetto l'Associazione "PGS" si impegna, alla promozione del volontariato nel servizio educativo sportivo:
a) riconoscendone la validità nella formazione della persona e come scelta di risposta ai bisogni emergenti nel territorio;
b) curandone la professionalità, lo stile educativo dell'animazione, la spiritualità giovanile come motivazione e la sintonia con il sistema educativo di Don Bosco.
Intende egualmente coinvolgere, per il loro ruolo di collaborazione educativa, i genitori dei minori tesserati.
Ogni carica ricoperta ed ogni incarico svolto da eletti è a titolo gratuito, con il rimborso delle spese sostenute.

ART. 6
ITINERARIO EDUCATIVO - SPORTIVO

Nel programma di formazione sportiva l'Associazione "PGS" è attenta alle esigenze delle varie tappe dell'età evolutiva; predispone, quindi, un itinerario educativo che parte dalla formazione di base ludico - motoria, avvia alla formazione pre-sportiva e realizza esperienze sportive specifiche, anche agonistiche, finalizzate alla maturazione globale della personalità. E' aperta a servizi sportivi differenziati in risposta alle esigenze del territorio. In particolare e fra gli altri: sport per tutti, progetti territoriali, sport a scuola.

ART. 7
STRUTTURA DELL'ASSOCIAZIONE
L'Associazione "PGS" ha struttura federativa, comprendente le Associazioni presenti nelle istituzioni Salesiane e delle Figlie di Maria Ausiliatrice ed in altre istituzioni, anche non salesiane, purché operanti secondo un progetto e norme statutarie o regolamentari i cui contenuti siano in armonia con il presente Statuto.
L'Associazione "PGS" comprende altresì particolari organismi di natura tecnico - organizzativa i cui compiti sono determinati dai Regolamenti.

ART. 8
COLLEGAMENTO CON GLI ENTI PROMOTORI
L'Associazione "PGS" riconosce e valorizza nella propria struttura associativa il ruolo degli Enti Promotori CNOS e CIOFS, che nominano propri Delegati/e nazionali, regionali, provinciali e locali con il compito di garantire l'orientamento dell'Associazione all'interno del Progetto Educativo Pastorale Salesiano e di assicurare il collegamento tra l'Associazione e gli Enti promotori.
Nelle Associazioni locali non costituite presso le istituzioni dei Salesiani e delle Figlie di Maria Ausiliatrice, le funzioni di cui al precedente comma sono effettuate da uno o più membri dei rispettivi consigli, d'intesa tra il Presidente dell'Associazione interessata e i Presidenti degli Enti Promotori o loro rappresentanti.
Gli Enti promotori provvederanno a designare propri candidati per le elezioni degli organi sociali a tutti i livelli.

ART. 9
SOCI
Sono soci dell'Associazione "PGS":
a) gli Enti promotori CNOS e CIOFS, rappresentati dai rispettivi Presidenti o da chi ne fa le veci;
b) le Associazioni locali sportive costituite presso le istituzioni dei Salesiani e delle Figlie di Maria Ausiliatrice che accettano le finalità e le norme indicate nel presente Statuto;
c) le Associazioni e le Istituzioni che perseguono finalità educative, culturali, ricreative ed assistenziali;
d) altre Associazioni o Gruppi Sportivi locali, alle condizioni indicate all'art. 7 del presente Statuto.

ART. 10
AMMISSIONE
I soggetti di cui alle lettere b) , c) e d) dell'art. 9 del presente Statuto possono ottenere la qualifica di socio previa richiesta scritta, con le modalità specificate nei Regolamenti dell'Associazione "PGS", inoltrata dal legale rappresentante delle singole Associazioni o Gruppi tramite il Comitato Provinciale, accettata dal Comitato Regionale territorialmente competente e ratificata dalla Giunta Nazionale la quale provvede a darne comunicazione scritta agli interessati.

ART. 11
RECESSIONE - DECADENZA - ESCLUSIONE
Ogni socio è sempre libero di recedere dall'Associazione "PGS", inviando per iscritto le dimissioni al Comitato Regionale competente.
Sono dichiarati decaduti i soci che cessino dallo svolgere l'attività di cui all'art. 4 del presente Statuto e quei soci che, ove dovuto, non provvedano al versamento della quota associativa annuale, entro il 31 dicembre.
La qualità di socio si perde, su proposta del Comitato Regionale e previo parere del Comitato Provinciale, per esclusione deliberata dalla Giunta Nazionale, nel caso in cui detto Organo ravvisi un comportamento del socio in contrasto con le finalità dell'Associazione di cui all'art. 2 del presente Statuto.
Il socio recedente, decaduto o escluso non ha diritto alla restituzione delle quote versate.

ART. 12
ARTICOLAZIONE TERRITORIALE
La struttura federativa dell'Associazione "PGS", si articola a livelli territoriali attraverso organi provinciali, regionali e nazionali, per la promozione ed il coordinamento della attività delle Associazioni locali.
Eventuali altre sub-strutture territoriali, potranno essere legittimate dal Consiglio Direttivo Nazionale su proposta degli organi interessati.

ART. 13
ASSOCIAZIONI LOCALI
Le Associazioni locali, di cui al precedente art. 7, costituiscono le unità operative di base della struttura federativa dell'Associazione "PGS". Tali strutture sono composte dai rispettivi tesserati che a seguito di domanda accolta dal Consiglio Direttivo dell'Associazione locale acquistano tale qualifica per libera scelta motivata; e con l'impegno al rispetto delle norme statutarie dell'Associazione stessa.
Le singole Associazioni devono:
l) essere costituite a norma di legge:
2) essere rette da un proprio Statuto;
3) essere dotate di propri organi associativi.
4) prevedere la presenza del Delegato/a o del socio incaricato di cui all'art. 8.
Le Associazioni locali sono rappresentate nelle Assemblee Nazionali, Regionali e Provinciali dal proprio Presidente e da un socio eletto dall'Assemblea dei tesserati.
Le Associazioni locali, nello svolgimento di attività e di eventuali prestazioni di servizi, agiranno in proprio, con piena autonomia di gestione amministrativa e organizzativa e con tutte le conseguenti responsabilità.
L'Associazione "PGS", per quanto attiene alla gestione delle singole Associazioni locali e il loro regolare funzionamento organizzativo, amministrativo, tecnico e fiscale, presterà esclusivamente la propria assistenza, senza assumere responsabilità di sorta.

ART. 14
ORGANI PERIFERICI E CENTRALI DELL'ASSOCIAZIONE
Sono organi periferici dell'Associazione "PGS":
a livello Provinciale:
1) L'Assemblea Provinciale.
2) Il Comitato Provinciale.
3) Il Presidente del Comitato Provinciale.
4) La Giunta Provinciale
a livello Regionale:
1 ) L'Assemblea Regionale.
2) Il Comitato Regionale.
3) Il Presidente del Comitato Regionale.
4) La Giunta Regionale
5) Il Collegio Regionale dei Revisori dei Conti.
Sono organi centrali dell'Associazione "PGS":
1 ) L'Assemblea Nazionale.
2) Il Consiglio Direttivo Nazionale.
3) Il Presidente Nazionale.
4) La Giunta Nazionale
5) Il Collegio Nazionale dei Revisori dei Conti.
6) Il Collegio Nazionale dei Probiviri.

ART. 15
ASSEMBLEA PROVINCIALE
L'Assemblea Provinciale è composta:
- dai Presidenti delle Associazioni locali la cui sede sia in un comune della provincia;
- dai soci eletti nelle Assemblee dei tesserati.
Fanno inoltre parte della Assemblea Provinciale i Delegati Provinciali degli Enti promotori, i componenti del Comitato Provinciale in carica od uscente, con diritto di parola.
Il Presidente di una Associazione locale può delegare altro tesserato della stessa Associazione locale purché questo figuri tra i dirigenti in carica.
E' convocata annualmente in via ordinaria dal Presidente Provinciale e, ogni quattro anni, elegge i componenti il Comitato Provinciale.
L'Assemblea Provinciale ha il compito di:
- decidere il numero dei Consiglieri da eleggere seguendo le indicazioni del regolamento elettorale;
- eleggere i membri del Comitato Provinciale;
- approvare annualmente la relazione morale, organizzativa, finanziaria e tecnica del Comitato Provinciale ed i rendiconti annuali;
- deliberare su ogni altro argomento inerente la vita e lo sviluppo delle Associazioni della Provincia;
- formulare proposte e orientamenti per l'Assemblea Regionale.

ART. 16
COMITATO PROVINCIALE
Il Comitato Provinciale è l'organo periferico di promozione e di coordinamento delle Associazioni locali presenti nel territorio provinciale ed assolve le funzioni esecutive delle delibere dell'Assemblea Provinciale.
Esso viene convocato almeno ogni due mesi ed è composto dai membri eletti dall'Assemblea Provinciale. Ad esso partecipano i Delegati Provinciali di cui all'art. 8, con diritto di parola.
Dura in carica quattro anni.
Il Comitato Provinciale:
- elegge, nella prima riunione del quadriennio, fra i suoi membri, il Presidente ed uno o più Vice Presidenti sino ad un massimo di tre;
- nomina il Direttore Tecnico, il Segretario e il Tesoriere;
- promuove e attua nell'ambito di competenza le attività di cui all'art. 4 del presente Statuto;
- approva la relazione consuntiva e programmatica da sottoporre all'Assemblea Provinciale;
- approva i rendiconti annuali, da presentare all'Assemblea e i bilanci preventivi;
- attua le linee programmatiche deliberate dall'Assemblea Provinciale, quelle del Comitato Regionale e del Consiglio Direttivo Nazionale;
- designa i propri rappresentanti nei vari Enti od organismi a livello provinciale, previo parere positivo della Giunta Nazionale;
- stipula accordi e convenzioni con le strutture provinciali di Enti e Federazioni con finalità analoghe, previo parere positivo della Giunta Nazionale.
Il Consigliere Provinciale assente, senza giustificate motivazioni, per tre riunioni consecutive, potrà essere considerato decaduto e sostituito.

ART. 17
PRESIDENTE DEL COMITATO PROVINCIALE

Il Presidente del Comitato Provinciale è eletto da tutti i membri del Comitato scegliendolo fra i suoi componenti, dura in carica quattro anni e può essere rieletto.
Convoca e presiede di norma mensilmente la Giunta Provinciale.
Convoca e presiede il Comitato Provinciale, ordinariamente ogni due mesi o straordinariamente su richiesta di almeno due terzi dei Consiglieri.
Esercita la legale rappresentanza del Comitato Provinciale "PGS".
Convoca e presiede l'Assemblea Provinciale nei casi previsti dai Regolamenti.
Convoca l'Assemblea Provinciale straordinaria per gravi motivi o quando ne facciano richiesta almeno la metà delle Associazioni locali della provincia.
In caso di impedimento o di assenza ne assume le funzioni un Vice Presidente vicario, indicato dal Presidente.
Fa parte del Comitato Regionale con diritto di parola.
La carica è rinnovabile per tre mandati quadriennali.

ART. 18
LA GIUNTA PROVINCIALE
La Giunta Provinciale è l'organo esecutivo del Comitato Provinciale e, riunendosi di norma mensilmente, provvede alla gestione associativa in sede provinciale secondo le direttive degli organi dell'Associazione.
E' composta:
- dal Presidente Provinciale;
- dai Vice Presidenti;
- dal Direttore Tecnico, dal Segretario e dal Tesoriere.
Ad essa partecipano i Delegati Provinciali di cui all'art. 8, con diritto di parola.
La Giunta Provinciale:
a) adotta in via d'urgenza le deliberazioni di competenza del Comitato Provinciale, che dovranno essere sottoposte alla sua ratifica nella prima riunione successiva;
b) predispone i bilanci preventivi e consuntivi;
c) nomina, su proposta di uno dei suoi membri, commissari con particolari incarichi;
d) predispone la relazione morale, organizzativa, economica e tecnica da sottoporre al Comitato Provinciale in preparazione dell'Assemblea Provinciale;
e) propone al Comitato Provinciale le nomine di sua competenza;
f) predispone l'ordine del giorno delle riunioni del Comitato Provinciale.

ART. 19
ASSEMBLEA REGIONALE
L'Assemblea Regionale è composta:
- dai Presidenti delle Associazioni affiliate la cui sede è in un comune della Regione;
- dai soci eletti nelle Assemblee locali.
Vi partecipano i Delegati Regionali e Provinciali degli Enti promotori, i Presidenti dei Comitati Provinciali della Regione, i componenti il Comitato Regionale in carica od uscente, i Consiglieri Nazionali della Regione e i componenti il Collegio Regionale dei Revisori dei Conti, con diritto di parola.
Fermo restando quanto disposto dall'art. 15 comma 3° del presente Statuto, il Presidente di una Associazione locale può altresì delegare un Presidente di altra Associazione locale della stessa Provincia.
E' convocata annualmente dal Presidente del Comitato Regionale e, ogni quattro anni, elegge i componenti il Comitato Regionale.
L'Assemblea Regionale ha il compito di:
- decidere il numero dei Consiglieri da eleggere, seguendo le indicazioni del regolamento elettorale;
- eleggere i membri del Comitato Regionale e del Collegio Regionale dei Revisori dei Conti;
- approvare annualmente la relazione morale, organizzativa, finanziaria e tecnica del Comitato Regionale ed i rendiconti annuali;
- deliberare su ogni altro argomento inerente la vita e lo sviluppo delle Associazioni della Regione;
- formulare proposte e orientamenti per l'Assemblea Nazionale;
- proporre all'Assemblea Nazionale i candidati al Consiglio Direttivo Nazionale.

ART. 20
COMITATO REGIONALE
Il Comitato Regionale è l'organo periferico di promozione e di coordinamento dei Comitati Provinciali nel territorio regionale ed assolve le funzioni esecutive delle delibere dell'Assemblea Regionale.
Esso viene convocato ogni novanta giorni ed è composto dai membri eletti dall'Assemblea Regionale, e dai Presidenti dei Comitati Provinciali della regione. Vi partecipano i Delegati Regionali degli Enti promotori ed i Consiglieri Nazionali della Regione, con diritto di parola.
Dura in carica quattro anni.
Il Comitato Regionale:
- elegge nella prima riunione del quadriennio, fra i suoi membri, il Presidente ed uno o più Vice Presidenti sino ad un massimo di tre;
- nomina il Direttore Tecnico, il Segretario e il Tesoriere;
- promuove e attua nell'ambito di competenza le attività di cui all'art. 4 del presente Statuto;
- approva la relazione consuntiva e programmatica da sottoporre all'Assemblea Regionale;
- approva i rendiconti annuali, da presentare all'Assemblea e i bilanci preventivi;
- attua le linee programmatiche deliberate dall'Assemblea Regionale nonché quelle del Consiglio Direttivo Nazionale;
- designa i propri rappresentanti nei vari Enti od organismi a livello regionale, previo parere positivo della Giunta Nazionale;
- stipula accordi e convenzioni con le strutture regionali di Enti e Federazioni con finalità analoghe, previo parere positivo della Giunta Nazionale.
Il Consigliere Regionale assente, senza giustificate motivazioni, per tre riunioni consecutive, potrà essere considerato decaduto e sostituito.

ART. 21
PRESIDENTE DEL COMITATO REGIONALE
Il Presidente del Comitato Regionale è eletto da tutti i membri del Comitato scegliendolo fra i suoi componenti, dura in carica quattro anni e può essere rieletto.
Convoca e presiede di norma mensilmente la Giunta Regionale.
Convoca e presiede il Comitato Regionale, ordinariamente ogni novanta giorni o straordinariamente su richiesta di almeno due terzi dei Consiglieri.
Esercita la legale rappresentanza del Comitato Regionale "PGS".
Convoca e presiede l'Assemblea Regionale nei casi previsti dai Regolamenti.
Convoca l'Assemblea Regionale straordinaria per gravi motivi o quando ne facciano richiesta almeno la metà delle Associazioni della Regione.
In caso di impedimento o di assenza ne assume le funzioni un Vice Presidente vicario, indicato dal Presidente.
La carica è rinnovabile per tre mandati quadriennali.

ART. 22
COLLEGIO REGIONALE DEI REVISORI DEI CONTI
Il Collegio Regionale dei Revisori dei Conti è composto da tre membri eletti dall'Assemblea Regionale.
E' convocato per la prima seduta dal Presidente del Comitato Regionale e in tale occasione elegge, al suo interno, il proprio Presidente che partecipa alle riunioni del Comitato Regionale con voto consultivo. Per le sedute successive è convocato dal Presidente del Collegio stesso.
Il Collegio Regionale dei Revisori dei Conti esercita, nell'ambito della propria Regione, i compiti previsti dal successivo art. 28 per il Collegio Nazionale dei Revisori dei Conti.
Redige proprie relazioni sulla gestione finanziaria da presentare al Comitato Regionale e all'Assemblea Regionale.

ART. 23
LA GIUNTA REGIONALE
La Giunta Regionale è l'organo esecutivo del Comitato Regionale e, riunendosi di norma mensilmente, provvede alla gestione associativa in sede regionale secondo le direttive degli organi dell'Associazione.
E' composta:
- dal Presidente Regionale;
- dai Vice Presidenti;
- dal Direttore Tecnico, dal Segretario e dal Tesoriere.
Ad essa partecipano i Delegati Regionali di cui all'art. 8, con diritto di parola.
La Giunta Regionale:
a) adotta in via d'urgenza le deliberazioni di competenza del Comitato Regionale, che dovranno essere sottoposte alla sua ratifica nella prima riunione successiva;
b) predispone i bilanci preventivi e consuntivi;
c) nomina, su proposta di uno dei suoi membri, commissari con particolari incarichi;
d) predispone la relazione morale, organizzativa, economica e tecnica da sottoporre al Comitato Regionale in preparazione dell'Assemblea Regionale;
e) propone al Comitato Regionale le nomine di sua competenza;
f) predispone l'ordine del giorno delle riunioni del Comitato Regionale.

ART. 24
ASSEMBLEA NAZIONALE
L'Assemblea Nazionale è composta:
- dai Presidenti delle Associazioni, Enti e Istituzioni di cui all'art. 9;
- dai soci eletti nelle Assemblee locali.
Vi partecipano i Delegati Nazionali, Regionali e Provinciali degli Enti promotori, i Presidenti Regionali, i Presidenti Provinciali, i componenti del Consiglio Direttivo Nazionale in carica o uscente, i componenti il Collegio Nazionale dei Revisori dei Conti con diritto di parola e i Probiviri.
Fermo restando quanto disposto dall'art. 15 comma 3° del presente Statuto il Presidente di un'Associazione locale può altresì delegare il Presidente di altra Associazione locale della stessa regione.
L'Assemblea Nazionale può essere ordinaria o straordinaria.
L'Assemblea Nazionale ordinaria dei soci è convocata dal Presidente Nazionale:
- ogni anno per l'approvazione della relazione morale, organizzativa, finanziaria e tecnica e dei rendiconti annuali, nonché per deliberare su ogni altro argomento inerente la vita e lo sviluppo dell'Associazione;
- ogni quattro anni per procedere alla elezione del Consiglio Direttivo Nazionale e del Collegio dei Revisori dei Conti.
L'Assemblea Nazionale straordinaria è convocata dal Presidente Nazionale o da chi ne fa le veci:
a) per l'esame di proposte di modifiche statutarie;
b) per gravi motivi;
c) quando ne facciano richiesta almeno la metà delle Associazioni locali;
d) per dimissioni della maggioranza dei componenti eletti del Consiglio Direttivo Nazionale.
e) per lo scioglimento dell'Associazione ai sensi dell'art. 34.
L'Assemblea Nazionale straordinaria, nei casi previsti dai precedenti punti c) e d) deve essere convocata entro novanta giorni.

ART. 25
CONSIGLIO DIRETTIVO NAZIONALE

Il Consiglio Direttivo Nazionale è composto da 37 membri eletti dall'Assemblea Nazionale. Di essi:
- 20 saranno eletti su proposta delle Assemblee Regionali, uno per regione,
- 13 saranno eletti su proposta delle Assemblee Regionali, sulla base di un riparto riferito al numero dei tesserati calcolato col metodo proporzionale di Hondt,
- 4 saranno eletti direttamente dall'Assemblea Nazionale sulla base di una lista proposta dal Consiglio Direttivo uscente, d'intesa con gli Enti promotori.
Ad esso partecipano i Delegati Nazionali, di cui all'art. 8, con diritto di parola.
La durata dell'incarico è quadriennale ed è rinnovabile.
Il Consiglio Direttivo Nazionale, che è presieduto dal Presidente Nazionale e si riunisce almeno tre volte all'anno:
a) elegge, nel proprio ambito, il Presidente Nazionale e quattro Vice Presidenti;
b) nomina il Segretario Generale, il Direttore Tecnico Nazionale e il Tesoriere;
c) nomina la Commissione Unica d'Appello, il Collegio Nazionale dei Probiviri e altre eventuali Commissioni e Consulte Nazionali;
d) cura l'esecuzione delle delibere dell'Assemblea Generale dei Soci;
e) cura, coordina e controlla l'andamento e lo sviluppo dell'Associazione "PGS", prevedendo nei casi opportuni la partecipazione alle sue sedute dei Presidenti Regionali;
f) emana i Regolamenti di cui al successivo art. 35;
g) approva, nel primo quadrimestre di ogni anno, il rendiconto consuntivo relativo all'anno solare precedente, da presentare all'Assemblea;
h) approva, nel secondo semestre di ogni anno, il bilancio preventivo per l'anno solare successivo;
i) approva la relazione morale, organizzativa, economica, e finanziaria che il Presidente Nazionale dovrà sottoporre, per conto del Consiglio Direttivo Nazionale, all'Assemblea Generale ordinaria dei Soci;
l) nomina, su indicazione dei Comitati Regionali, i Giudici Sportivi Regionali;
m) adotta le iniziative dirette a incrementare l'attività delle Associazioni locali;
n) coordina le iniziative di formazione promosse dai Comitati Regionali, fornendo supporti necessari per una completa realizzazione;
o) esamina ogni altro argomento sul quale, per la sua importanza o per gravi motivi, ritenga di doversi pronunciare, giungendo, se del caso, sino al commissariamento degli Organi periferici;
p) designa i propri rappresentanti nei vari Enti a livello nazionale e internazionale;
q) assegna cariche onorifiche all'interno dell'Associazione su proposta di almeno 1/3 dei Consiglieri e con voto unanime del Consiglio Direttivo Nazionale.
Al Consiglio Direttivo Nazionale possono essere invitati i Presidenti Regionali con diritto di parola.
Il Consigliere Nazionale eletto dall'Assemblea Nazionale, assente senza giustificate motivazioni per tre riunioni consecutive, sentita la Giunta Nazionale, potrà essere dichiarato decaduto e sostituito.

ART. 26
PRESIDENTE NAZIONALE
Il Presidente Nazionale dell'Associazione "PGS" è eletto a maggioranza assoluta e a scrutinio dal Consiglio Direttivo Nazionale tra i propri membri nella prima seduta dopo l'Assemblea elettiva, dura in carica quattro anni e può essere rieletto.
Il Presidente Nazionale:
- ha la rappresentanza legale dell'Associazione "PGS";
- convoca e presiede, almeno tre volte l'anno, il Consiglio Direttivo Nazionale;
- convoca e presiede, di norma mensilmente, la Giunta Nazionale;
- convoca, ai fini del coordinamento, due volte all'anno i Presidenti Regionali e una volta all'anno i Presidenti Provinciali;
- convoca e presiede l'Assemblea Nazionale nei casi previsti dai Regolamenti;
- designa il Vice Presidente che dovrà sostituirlo in caso di impedimento o di assenza.
La carica è rinnovabile per tre mandati quadriennali.

ART. 27
GIUNTA NAZIONALE
La Giunta Nazionale è l'organo esecutivo del Consiglio Direttivo Nazionale e, riunendosi, di norma mensilmente, provvede alla gestione dell'Associazione secondo le direttive del medesimo.
E' composta:
- dal Presidente Nazionale;
- dai quattro Vice Presidenti;
- dal Segretario Generale, dal Direttore Tecnico Nazionale e dal Tesoriere.
Ad essa partecipano i Delegati Nazionali di cui all'art. 8, con diritto di parola.
La Giunta Nazionale:
a) adotta in via d'urgenza le deliberazioni, di competenza del Consiglio Direttivo Nazionale, che dovranno essere sottoposte alla sua ratifica nella prima riunione successiva;
b) predispone i bilanci preventivi e consuntivi;
c) nomina, su proposta di uno dei suoi membri, commissari con particolari incarichi;
d) predispone la relazione morale, organizzativa, economica e tecnica da sottoporre al Consiglio Direttivo Nazionale in preparazione dell'Assemblea Nazionale;
e) propone al Consiglio Direttivo Nazionale le nomine di sua competenza;
f) predispone l'ordine del giorno delle riunioni del Consiglio Direttivo Nazionale.

ART. 28
COLLEGIO NAZIONALE DEI REVISORI DEI CONTI
Il Collegio Nazionale dei Revisori dei Conti è composto da tre membri effettivi e due supplenti eletti dall'Assemblea Nazionale.
E' convocato, per la sua prima seduta dalla Giunta Nazionale e, in tale occasione, elegge al suo interno, il proprio Presidente.
Per le sedute successive è convocato dal Presidente del Collegio stesso.
Si riunisce, ordinariamente, una volta ogni tre mesi e, in via straordinaria, quando lo ritenga opportuno il Presidente o su richiesta di almeno due componenti.
Esercita il controllo sulla gestione contabile dell'Associazione Nazionale.
Vigila sull'andamento della gestione economica e finanziaria dell'Associazione.
Riscontra, controfirmandoli, l'esattezza e la veridicità dei bilanci consuntivi, presentando una relazione scritta, al Consiglio Direttivo Nazionale e all'Assemblea Nazionale.
Il Presidente del Collegio Nazionale dei Revisori dei Conti partecipa alle riunioni del Consiglio Direttivo Nazionale con diritto di parola e parere consultivo.

ART. 29
REQUISITI PER L'ELEGGIBILITÀ

Solo i tesserati possono ricoprire cariche elettive.
Inoltre, non possono ricoprire tali cariche coloro che:
a) non siano cittadini maggiorenni;
b) abbiano riportato condanne per delitti non colposi;
c) siano stati assoggettati, dall'Associazione e/o dal CONI e/o da un qualsiasi Ente di Promozione Sportiva e/o da una qualsiasi Federazione Sportiva Nazionale, a squalifiche o ad inibizioni per sei mesi ed oltre.

ART. 30
INCOMPATIBILITÀ
L'incarico di Presidente Nazionale e di Consigliere Nazionale è incompatibile con la Presidenza di Comitato Regionale e Provinciale.
L'incarico di Consigliere Nazionale è incompatibile con la qualifica di arbitro, di ufficiale di gara e di componente delle giurie di gara.
L'incarico di Presidente Regionale è incompatibile con la Presidenza di Comitato Provinciale e con la Presidenza di Associazioni locali PGS e con incarichi di Giunta ai diversi livelli.
L'incarico di Presidente Provinciale è incompatibile con la Presidenza di Associazione locale "PGS" e con incarichi di Giunta ai diversi livelli.
Gli incarichi di Giunta sono incompatibili tra di loro ai diversi livelli.
L'incarico di componente del Collegio dei Revisori dei Conti è incompatibile con qualsiasi altra carica o incarico a livello centrale e periferico.
L'incarico di componente del Collegio dei Probiviri e della Commissione Unica d'Appello è incompatibile con qualsiasi altra carica o incarico a livello centrale e periferico e con la Presidenza di Associazioni locali "PGS".
L'incarico di Giudice Sportivo è incompatibile con qualsiasi altra carica o incarico ad ogni livello territoriale.
L'eletto, o nominato, che si venga a trovare in una situazione di incompatibilità dovrà esercitare l'opzione entro trenta giorni.

ART. 31
IL COLLEGIO NAZIONALE DEI PROBIVIRI
Il Collegio Nazionale dei Probiviri è composto da tre membri effettivi e due supplenti. E' convocato, per la sua prima seduta dalla Giunta Nazionale e, in tale occasione, elegge al suo interno il proprio Presidente, che ne convoca le successive.
Il Collegio dei Probiviri giudica sui fatti illeciti commessi ai danni dell'Associazione e sulle controversie tra soci.
Giudica, inoltre, in ultima istanza, sulle controversie in ordine alla violazione dello Statuto, sui ricorsi relativi ai provvedimenti che comportino conseguenze di natura associativa, nonché sui conflitti di competenza tra organi della "PGS".

ART. 32
CLAUSOLA COMPROMISSORIA - CONTROVERSIE - ARBITRATO

Le Associazioni locali "PGS", i tesserati, i dirigenti centrali e periferici e, in genere, tutti coloro che sono soggetti alla giurisdizione dell'Associazione "PGS", non possono, se non autorizzati dal Consiglio Direttivo Nazionale, adire l'Autorità Giudiziaria per fatti inerenti o comunque connessi con l'attività dell'Associazione "PGS".

ART. 33
MODIFICHE ALLO STATUTO
Il presente Statuto può essere modificato solo da una Assemblea Nazionale straordinaria, all'uopo convocata.
La validità dell'Assemblea straordinaria convocata per modifiche statutarie è costituita quando, in prima convocazione, sono presenti almeno i due terzi dei voti a disposizione e, in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei presenti.
Le modifiche si intendono approvate solo se ottengono i due terzi dei voti presenti in Assemblea.

ART. 34
SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE DELL'ASSOCIAZIONE NAZIONALE "PGS"
In caso di scioglimento dell'Associazione Nazionale "PGS", deliberato dall'Assemblea Nazionale, gli eventuali beni patrimoniali ed i residui di gestione saranno devoluti secondo il disposto del D. Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460 e successive modificazioni.

ART. 35
REGOLAMENTI
L'organizzazione e l'attività dell'Associazione Nazionale "PGS" sono disciplinate dai Regolamenti.
I Regolamenti e loro modifiche sono deliberati dal Consiglio Direttivo Nazionale.

Roma 31 marzo 2001