aggiornato
al 31/03/2001
ART. 1
COSTITUZIONE - DENOMINAZIONE - SEDE
L'Associazione Nazionale "POLISPORTIVE
GIOVANILI SALESIANE" costituita
con atto del 9 novembre 1967 rep. 36226
presso il dott. Vincenzo Pompili, notaio
in Roma, è promossa dagli Enti
"Centro Nazionale Opere Salesiane
- CNOS" e "Centro Italiano
Opere Femminili Salesiane - CIOFS"
e viene indicata con la sigla "PGS".
L'Associazione Nazionale "PGS"
è riconosciuta Ente di Promozione
Sportiva con delibera del CONI n. 117
del 22 febbraio 1979, ai sensi dell'art.
31 del DPR n. 530/1974 ed Ente Nazionale
a carattere assistenziale con i Decreti
del Ministero dell'Interno n. 10.6255/12000.A(78)
del 22 febbraio 1984 e n. 10.14116/12000.A
(78) del 17 ottobre 1984 ai sensi dell'art.
2, IV comma della Legge 524/1974 e art.
20 del DPR n. 640/1972.
L'Associazione Nazionale "PGS"
ha sede in Roma.
ART. 2
FINALITÀ
L'Associazione "PGS" persegue
finalità educative, culturali,
ricreative ed assistenziali allo scopo
di:
a) concorrere alla progressiva formazione
integrale e sociale dei ragazzi/e e
dei giovani valorizzando la loro domanda
educativa e la prassi di promozione
umanizzante dello sport;
b) sviluppare le dimensioni educative-culturali-sociali
e politiche dell'attività sportiva
all'interno di un articolato progetto
di persona e di società ispirato
esplicitamente alla visione cristiana,
al sistema preventivo di Don Bosco e
agli apporti della tradizione educativa
salesiana;
c) socializzare nel mondo dell'istruzione
e dello sport il valore educativo-culturale-sociale
e politico dello sport;
d) operare affinché lo sport
diventi diritto sociale in una società
multietnica;
e) assicurare efficaci servizi locali,
nazionali ed internazionali di promozione,
di coordinamento, di informazione e
di assistenza a tutti i soci per il
perseguimento delle finalità
dell'Associazione;
f) collaborare con le famiglie e le
agenzie educative e sociali;
g) promuovere lo sport come esercizio
di partecipazione alla vita del territorio
e di assunzione e sollecitazione di
responsabilità nell'individuare
problematiche e risposte condivise;
h) sostenere le istituzioni di libero
associazionismo sportivo a livello internazionale,
nazionale, locale e ricercare opportunità
di adesioni delle Associazioni alle
medesime;
i) inserire il proprio intervento ed
interesse nel più ampio orizzonte
politico possibile favorendo contatti
e collaborazione con altri settori della
cultura, della scuola, del turismo e
del tempo libero.
L'Associazione "PGS" non ha
scopo di lucro.
ART.
3
COLLOCAZIONE
L'Associazione "PGS", per
la realizzazione delle proprie finalità,
si inserisce:
a) nel mondo sportivo italiano come
Ente di Promozione Sportiva con un suo
originale progetto di formazione sportiva
ed un coerente programma di attività
sportiva.
E' aperta alla collaborazione con gli
altri Enti di Promozione Sportiva, con
le Federazioni Sportive Nazionali e
con il CONI, impegnandosi a portare
il proprio contributo;
b) nel mondo ecclesiale offrendo il
proprio progetto educativo-pastorale
alle comunità cristiane impegnate
nella pastorale giovanile;
c) nel mondo salesiano fra le proposte
associative offerte ai ragazzi e giovani,
in sintonia con le loro esigenze di
protagonismo in un processo di socializzazione
e di maturazione della loro personalità.
Si impegna infine ad una presenza attiva
nei Centri dove si elabora la politica
della gioventù, dello sport,
della cultura e del tempo libero, e
se ne decide la realizzazione.
ART. 4
ATTIVITÀ
Per conseguire le suddette finalità,
l'Associazione "PGS" promuove,
coordina e realizza attività
specifiche nell'area dello sport ed
iniziative culturali, pedagogiche, editoriali
ed assistenziali connesse a queste.
In particolare, sul piano operativo,
si propone di:
a) elaborare programmi poliennali e
piani annuali di attività da
predisporsi da parte degli organi dell'Associazione;
b) sollecitare la realizzazione degli
orientamenti assunti dagli organi istituzionali
dell'Associazione;
c) predisporre programmi di formazione,
di qualificazione e di aggiornamento
degli operatori sportivi, degli animatori,
dei tecnici e degli atleti "PGS"
e del personale docente di scuole e
di istituti;
d) promuovere e realizzare iniziative
di studi, di ricerche, di sperimentazione
e di documentazione nell'ambito delle
finalità istituzionali, attraverso
l'Ufficio Studi e l'Ufficio Stampa dell'Associazione,
avvalendosi anche della collaborazione
delle Università Salesiane di
Roma;
e) assicurare rapporti istituzionali,
collegamenti ed eventuali adesioni con
organismi operanti nel mondo dello sport
sia a livello locale che a livello nazionale
ed internazionale;
f) rappresentare in modo unitario l'Associazione
e le proprie strutture periferiche presso
gli Organi dello Stato Italiano, presso
le Pubbliche Amministrazioni, gli Organismi
internazionali interessati e gli Organismi
nazionali dello Sport (CONI, Federazioni,...);
g) sollecitare iniziative nel campo
del tempo libero, anche con interventi
unitari di tutti i settori.
L'Associazione potrà, in via
sussidiaria e meramente strumentale,
svolgere prestazioni di servizi per
il conseguimento delle finalità
istituzionali proprie.
ART.
5
VOLONTARIATO
Nel contesto del suo progetto l'Associazione
"PGS" si impegna, alla promozione
del volontariato nel servizio educativo
sportivo:
a) riconoscendone la validità
nella formazione della persona e come
scelta di risposta ai bisogni emergenti
nel territorio;
b) curandone la professionalità,
lo stile educativo dell'animazione,
la spiritualità giovanile come
motivazione e la sintonia con il sistema
educativo di Don Bosco.
Intende egualmente coinvolgere, per
il loro ruolo di collaborazione educativa,
i genitori dei minori tesserati.
Ogni carica ricoperta ed ogni incarico
svolto da eletti è a titolo gratuito,
con il rimborso delle spese sostenute.
ART. 6
ITINERARIO EDUCATIVO - SPORTIVO
Nel programma di formazione sportiva
l'Associazione "PGS" è
attenta alle esigenze delle varie tappe
dell'età evolutiva; predispone,
quindi, un itinerario educativo che
parte dalla formazione di base ludico
- motoria, avvia alla formazione pre-sportiva
e realizza esperienze sportive specifiche,
anche agonistiche, finalizzate alla
maturazione globale della personalità.
E' aperta a servizi sportivi differenziati
in risposta alle esigenze del territorio.
In particolare e fra gli altri: sport
per tutti, progetti territoriali, sport
a scuola.
ART. 7
STRUTTURA DELL'ASSOCIAZIONE
L'Associazione "PGS" ha struttura
federativa, comprendente le Associazioni
presenti nelle istituzioni Salesiane
e delle Figlie di Maria Ausiliatrice
ed in altre istituzioni, anche non salesiane,
purché operanti secondo un progetto
e norme statutarie o regolamentari i
cui contenuti siano in armonia con il
presente Statuto.
L'Associazione "PGS" comprende
altresì particolari organismi
di natura tecnico - organizzativa i
cui compiti sono determinati dai Regolamenti.
ART. 8
COLLEGAMENTO CON GLI ENTI PROMOTORI
L'Associazione "PGS" riconosce
e valorizza nella propria struttura
associativa il ruolo degli Enti Promotori
CNOS e CIOFS, che nominano propri Delegati/e
nazionali, regionali, provinciali e
locali con il compito di garantire l'orientamento
dell'Associazione all'interno del Progetto
Educativo Pastorale Salesiano e di assicurare
il collegamento tra l'Associazione e
gli Enti promotori.
Nelle Associazioni locali non costituite
presso le istituzioni dei Salesiani
e delle Figlie di Maria Ausiliatrice,
le funzioni di cui al precedente comma
sono effettuate da uno o più
membri dei rispettivi consigli, d'intesa
tra il Presidente dell'Associazione
interessata e i Presidenti degli Enti
Promotori o loro rappresentanti.
Gli Enti promotori provvederanno a designare
propri candidati per le elezioni degli
organi sociali a tutti i livelli.
ART.
9
SOCI
Sono soci dell'Associazione "PGS":
a) gli Enti promotori CNOS e CIOFS,
rappresentati dai rispettivi Presidenti
o da chi ne fa le veci;
b) le Associazioni locali sportive costituite
presso le istituzioni dei Salesiani
e delle Figlie di Maria Ausiliatrice
che accettano le finalità e le
norme indicate nel presente Statuto;
c) le Associazioni e le Istituzioni
che perseguono finalità educative,
culturali, ricreative ed assistenziali;
d) altre Associazioni o Gruppi Sportivi
locali, alle condizioni indicate all'art.
7 del presente Statuto.
ART. 10
AMMISSIONE
I soggetti di cui alle lettere b) ,
c) e d) dell'art. 9 del presente Statuto
possono ottenere la qualifica di socio
previa richiesta scritta, con le modalità
specificate nei Regolamenti dell'Associazione
"PGS", inoltrata dal legale
rappresentante delle singole Associazioni
o Gruppi tramite il Comitato Provinciale,
accettata dal Comitato Regionale territorialmente
competente e ratificata dalla Giunta
Nazionale la quale provvede a darne
comunicazione scritta agli interessati.
ART. 11
RECESSIONE - DECADENZA - ESCLUSIONE
Ogni socio è sempre libero di
recedere dall'Associazione "PGS",
inviando per iscritto le dimissioni
al Comitato Regionale competente.
Sono dichiarati decaduti i soci che
cessino dallo svolgere l'attività
di cui all'art. 4 del presente Statuto
e quei soci che, ove dovuto, non provvedano
al versamento della quota associativa
annuale, entro il 31 dicembre.
La qualità di socio si perde,
su proposta del Comitato Regionale e
previo parere del Comitato Provinciale,
per esclusione deliberata dalla Giunta
Nazionale, nel caso in cui detto Organo
ravvisi un comportamento del socio in
contrasto con le finalità dell'Associazione
di cui all'art. 2 del presente Statuto.
Il socio recedente, decaduto o escluso
non ha diritto alla restituzione delle
quote versate.
ART. 12
ARTICOLAZIONE TERRITORIALE
La struttura federativa dell'Associazione
"PGS", si articola a livelli
territoriali attraverso organi provinciali,
regionali e nazionali, per la promozione
ed il coordinamento della attività
delle Associazioni locali.
Eventuali altre sub-strutture territoriali,
potranno essere legittimate dal Consiglio
Direttivo Nazionale su proposta degli
organi interessati.
ART. 13
ASSOCIAZIONI LOCALI
Le Associazioni locali, di cui al precedente
art. 7, costituiscono le unità
operative di base della struttura federativa
dell'Associazione "PGS". Tali
strutture sono composte dai rispettivi
tesserati che a seguito di domanda accolta
dal Consiglio Direttivo dell'Associazione
locale acquistano tale qualifica per
libera scelta motivata; e con l'impegno
al rispetto delle norme statutarie dell'Associazione
stessa.
Le singole Associazioni devono:
l) essere costituite a norma di legge:
2) essere rette da un proprio Statuto;
3) essere dotate di propri organi associativi.
4) prevedere la presenza del Delegato/a
o del socio incaricato di cui all'art.
8.
Le Associazioni locali sono rappresentate
nelle Assemblee Nazionali, Regionali
e Provinciali dal proprio Presidente
e da un socio eletto dall'Assemblea
dei tesserati.
Le Associazioni locali, nello svolgimento
di attività e di eventuali prestazioni
di servizi, agiranno in proprio, con
piena autonomia di gestione amministrativa
e organizzativa e con tutte le conseguenti
responsabilità.
L'Associazione "PGS", per
quanto attiene alla gestione delle singole
Associazioni locali e il loro regolare
funzionamento organizzativo, amministrativo,
tecnico e fiscale, presterà esclusivamente
la propria assistenza, senza assumere
responsabilità di sorta.
ART. 14
ORGANI PERIFERICI E CENTRALI DELL'ASSOCIAZIONE
Sono organi periferici dell'Associazione
"PGS":
a livello Provinciale:
1) L'Assemblea Provinciale.
2) Il Comitato Provinciale.
3) Il Presidente del Comitato Provinciale.
4) La Giunta Provinciale
a livello Regionale:
1 ) L'Assemblea Regionale.
2) Il Comitato Regionale.
3) Il Presidente del Comitato Regionale.
4) La Giunta Regionale
5) Il Collegio Regionale dei Revisori
dei Conti.
Sono organi centrali dell'Associazione
"PGS":
1 ) L'Assemblea Nazionale.
2) Il Consiglio Direttivo Nazionale.
3) Il Presidente Nazionale.
4) La Giunta Nazionale
5) Il Collegio Nazionale dei Revisori
dei Conti.
6) Il Collegio Nazionale dei Probiviri.
ART.
15
ASSEMBLEA PROVINCIALE
L'Assemblea Provinciale è composta:
- dai Presidenti delle Associazioni
locali la cui sede sia in un comune
della provincia;
- dai soci eletti nelle Assemblee dei
tesserati.
Fanno inoltre parte della Assemblea
Provinciale i Delegati Provinciali degli
Enti promotori, i componenti del Comitato
Provinciale in carica od uscente, con
diritto di parola.
Il Presidente di una Associazione locale
può delegare altro tesserato
della stessa Associazione locale purché
questo figuri tra i dirigenti in carica.
E' convocata annualmente in via ordinaria
dal Presidente Provinciale e, ogni quattro
anni, elegge i componenti il Comitato
Provinciale.
L'Assemblea Provinciale ha il compito
di:
- decidere il numero dei Consiglieri
da eleggere seguendo le indicazioni
del regolamento elettorale;
- eleggere i membri del Comitato Provinciale;
- approvare annualmente la relazione
morale, organizzativa, finanziaria e
tecnica del Comitato Provinciale ed
i rendiconti annuali;
- deliberare su ogni altro argomento
inerente la vita e lo sviluppo delle
Associazioni della Provincia;
- formulare proposte e orientamenti
per l'Assemblea Regionale.
ART. 16
COMITATO PROVINCIALE
Il Comitato Provinciale è l'organo
periferico di promozione e di coordinamento
delle Associazioni locali presenti nel
territorio provinciale ed assolve le
funzioni esecutive delle delibere dell'Assemblea
Provinciale.
Esso viene convocato almeno ogni due
mesi ed è composto dai membri
eletti dall'Assemblea Provinciale. Ad
esso partecipano i Delegati Provinciali
di cui all'art. 8, con diritto di parola.
Dura in carica quattro anni.
Il Comitato Provinciale:
- elegge, nella prima riunione del quadriennio,
fra i suoi membri, il Presidente ed
uno o più Vice Presidenti sino
ad un massimo di tre;
- nomina il Direttore Tecnico, il Segretario
e il Tesoriere;
- promuove e attua nell'ambito di competenza
le attività di cui all'art. 4
del presente Statuto;
- approva la relazione consuntiva e
programmatica da sottoporre all'Assemblea
Provinciale;
- approva i rendiconti annuali, da presentare
all'Assemblea e i bilanci preventivi;
- attua le linee programmatiche deliberate
dall'Assemblea Provinciale, quelle del
Comitato Regionale e del Consiglio Direttivo
Nazionale;
- designa i propri rappresentanti nei
vari Enti od organismi a livello provinciale,
previo parere positivo della Giunta
Nazionale;
- stipula accordi e convenzioni con
le strutture provinciali di Enti e Federazioni
con finalità analoghe, previo
parere positivo della Giunta Nazionale.
Il Consigliere Provinciale assente,
senza giustificate motivazioni, per
tre riunioni consecutive, potrà
essere considerato decaduto e sostituito.
ART. 17
PRESIDENTE DEL COMITATO PROVINCIALE
Il Presidente del Comitato Provinciale
è eletto da tutti i membri del
Comitato scegliendolo fra i suoi componenti,
dura in carica quattro anni e può
essere rieletto.
Convoca e presiede di norma mensilmente
la Giunta Provinciale.
Convoca e presiede il Comitato Provinciale,
ordinariamente ogni due mesi o straordinariamente
su richiesta di almeno due terzi dei
Consiglieri.
Esercita la legale rappresentanza del
Comitato Provinciale "PGS".
Convoca e presiede l'Assemblea Provinciale
nei casi previsti dai Regolamenti.
Convoca l'Assemblea Provinciale straordinaria
per gravi motivi o quando ne facciano
richiesta almeno la metà delle
Associazioni locali della provincia.
In caso di impedimento o di assenza
ne assume le funzioni un Vice Presidente
vicario, indicato dal Presidente.
Fa parte del Comitato Regionale con
diritto di parola.
La carica è rinnovabile per tre
mandati quadriennali.
ART. 18
LA GIUNTA PROVINCIALE
La Giunta Provinciale è l'organo
esecutivo del Comitato Provinciale e,
riunendosi di norma mensilmente, provvede
alla gestione associativa in sede provinciale
secondo le direttive degli organi dell'Associazione.
E' composta:
- dal Presidente Provinciale;
- dai Vice Presidenti;
- dal Direttore Tecnico, dal Segretario
e dal Tesoriere.
Ad essa partecipano i Delegati Provinciali
di cui all'art. 8, con diritto di parola.
La Giunta Provinciale:
a) adotta in via d'urgenza le deliberazioni
di competenza del Comitato Provinciale,
che dovranno essere sottoposte alla
sua ratifica nella prima riunione successiva;
b) predispone i bilanci preventivi e
consuntivi;
c) nomina, su proposta di uno dei suoi
membri, commissari con particolari incarichi;
d) predispone la relazione morale, organizzativa,
economica e tecnica da sottoporre al
Comitato Provinciale in preparazione
dell'Assemblea Provinciale;
e) propone al Comitato Provinciale le
nomine di sua competenza;
f) predispone l'ordine del giorno delle
riunioni del Comitato Provinciale.
ART.
19
ASSEMBLEA REGIONALE
L'Assemblea Regionale è composta:
- dai Presidenti delle Associazioni
affiliate la cui sede è in un
comune della Regione;
- dai soci eletti nelle Assemblee locali.
Vi partecipano i Delegati Regionali
e Provinciali degli Enti promotori,
i Presidenti dei Comitati Provinciali
della Regione, i componenti il Comitato
Regionale in carica od uscente, i Consiglieri
Nazionali della Regione e i componenti
il Collegio Regionale dei Revisori dei
Conti, con diritto di parola.
Fermo restando quanto disposto dall'art.
15 comma 3° del presente Statuto,
il Presidente di una Associazione locale
può altresì delegare un
Presidente di altra Associazione locale
della stessa Provincia.
E' convocata annualmente dal Presidente
del Comitato Regionale e, ogni quattro
anni, elegge i componenti il Comitato
Regionale.
L'Assemblea Regionale ha il compito
di:
- decidere il numero dei Consiglieri
da eleggere, seguendo le indicazioni
del regolamento elettorale;
- eleggere i membri del Comitato Regionale
e del Collegio Regionale dei Revisori
dei Conti;
- approvare annualmente la relazione
morale, organizzativa, finanziaria e
tecnica del Comitato Regionale ed i
rendiconti annuali;
- deliberare su ogni altro argomento
inerente la vita e lo sviluppo delle
Associazioni della Regione;
- formulare proposte e orientamenti
per l'Assemblea Nazionale;
- proporre all'Assemblea Nazionale i
candidati al Consiglio Direttivo Nazionale.
ART. 20
COMITATO REGIONALE
Il Comitato Regionale è l'organo
periferico di promozione e di coordinamento
dei Comitati Provinciali nel territorio
regionale ed assolve le funzioni esecutive
delle delibere dell'Assemblea Regionale.
Esso viene convocato ogni novanta giorni
ed è composto dai membri eletti
dall'Assemblea Regionale, e dai Presidenti
dei Comitati Provinciali della regione.
Vi partecipano i Delegati Regionali
degli Enti promotori ed i Consiglieri
Nazionali della Regione, con diritto
di parola.
Dura in carica quattro anni.
Il Comitato Regionale:
- elegge nella prima riunione del quadriennio,
fra i suoi membri, il Presidente ed
uno o più Vice Presidenti sino
ad un massimo di tre;
- nomina il Direttore Tecnico, il Segretario
e il Tesoriere;
- promuove e attua nell'ambito di competenza
le attività di cui all'art. 4
del presente Statuto;
- approva la relazione consuntiva e
programmatica da sottoporre all'Assemblea
Regionale;
- approva i rendiconti annuali, da presentare
all'Assemblea e i bilanci preventivi;
- attua le linee programmatiche deliberate
dall'Assemblea Regionale nonché
quelle del Consiglio Direttivo Nazionale;
- designa i propri rappresentanti nei
vari Enti od organismi a livello regionale,
previo parere positivo della Giunta
Nazionale;
- stipula accordi e convenzioni con
le strutture regionali di Enti e Federazioni
con finalità analoghe, previo
parere positivo della Giunta Nazionale.
Il Consigliere Regionale assente, senza
giustificate motivazioni, per tre riunioni
consecutive, potrà essere considerato
decaduto e sostituito.
ART. 21
PRESIDENTE DEL COMITATO REGIONALE
Il Presidente del Comitato Regionale
è eletto da tutti i membri del
Comitato scegliendolo fra i suoi componenti,
dura in carica quattro anni e può
essere rieletto.
Convoca e presiede di norma mensilmente
la Giunta Regionale.
Convoca e presiede il Comitato Regionale,
ordinariamente ogni novanta giorni o
straordinariamente su richiesta di almeno
due terzi dei Consiglieri.
Esercita la legale rappresentanza del
Comitato Regionale "PGS".
Convoca e presiede l'Assemblea Regionale
nei casi previsti dai Regolamenti.
Convoca l'Assemblea Regionale straordinaria
per gravi motivi o quando ne facciano
richiesta almeno la metà delle
Associazioni della Regione.
In caso di impedimento o di assenza
ne assume le funzioni un Vice Presidente
vicario, indicato dal Presidente.
La carica è rinnovabile per tre
mandati quadriennali.
ART. 22
COLLEGIO REGIONALE DEI REVISORI DEI
CONTI
Il Collegio Regionale dei Revisori dei
Conti è composto da tre membri
eletti dall'Assemblea Regionale.
E' convocato per la prima seduta dal
Presidente del Comitato Regionale e
in tale occasione elegge, al suo interno,
il proprio Presidente che partecipa
alle riunioni del Comitato Regionale
con voto consultivo. Per le sedute successive
è convocato dal Presidente del
Collegio stesso.
Il Collegio Regionale dei Revisori dei
Conti esercita, nell'ambito della propria
Regione, i compiti previsti dal successivo
art. 28 per il Collegio Nazionale dei
Revisori dei Conti.
Redige proprie relazioni sulla gestione
finanziaria da presentare al Comitato
Regionale e all'Assemblea Regionale.
ART. 23
LA GIUNTA REGIONALE
La Giunta Regionale è l'organo
esecutivo del Comitato Regionale e,
riunendosi di norma mensilmente, provvede
alla gestione associativa in sede regionale
secondo le direttive degli organi dell'Associazione.
E' composta:
- dal Presidente Regionale;
- dai Vice Presidenti;
- dal Direttore Tecnico, dal Segretario
e dal Tesoriere.
Ad essa partecipano i Delegati Regionali
di cui all'art. 8, con diritto di parola.
La Giunta Regionale:
a) adotta in via d'urgenza le deliberazioni
di competenza del Comitato Regionale,
che dovranno essere sottoposte alla
sua ratifica nella prima riunione successiva;
b) predispone i bilanci preventivi e
consuntivi;
c) nomina, su proposta di uno dei suoi
membri, commissari con particolari incarichi;
d) predispone la relazione morale, organizzativa,
economica e tecnica da sottoporre al
Comitato Regionale in preparazione dell'Assemblea
Regionale;
e) propone al Comitato Regionale le
nomine di sua competenza;
f) predispone l'ordine del giorno delle
riunioni del Comitato Regionale.
ART. 24
ASSEMBLEA NAZIONALE
L'Assemblea Nazionale è composta:
- dai Presidenti delle Associazioni,
Enti e Istituzioni di cui all'art. 9;
- dai soci eletti nelle Assemblee locali.
Vi partecipano i Delegati Nazionali,
Regionali e Provinciali degli Enti promotori,
i Presidenti Regionali, i Presidenti
Provinciali, i componenti del Consiglio
Direttivo Nazionale in carica o uscente,
i componenti il Collegio Nazionale dei
Revisori dei Conti con diritto di parola
e i Probiviri.
Fermo restando quanto disposto dall'art.
15 comma 3° del presente Statuto
il Presidente di un'Associazione locale
può altresì delegare il
Presidente di altra Associazione locale
della stessa regione.
L'Assemblea Nazionale può essere
ordinaria o straordinaria.
L'Assemblea Nazionale ordinaria dei
soci è convocata dal Presidente
Nazionale:
- ogni anno per l'approvazione della
relazione morale, organizzativa, finanziaria
e tecnica e dei rendiconti annuali,
nonché per deliberare su ogni
altro argomento inerente la vita e lo
sviluppo dell'Associazione;
- ogni quattro anni per procedere alla
elezione del Consiglio Direttivo Nazionale
e del Collegio dei Revisori dei Conti.
L'Assemblea Nazionale straordinaria
è convocata dal Presidente Nazionale
o da chi ne fa le veci:
a) per l'esame di proposte di modifiche
statutarie;
b) per gravi motivi;
c) quando ne facciano richiesta almeno
la metà delle Associazioni locali;
d) per dimissioni della maggioranza
dei componenti eletti del Consiglio
Direttivo Nazionale.
e) per lo scioglimento dell'Associazione
ai sensi dell'art. 34.
L'Assemblea Nazionale straordinaria,
nei casi previsti dai precedenti punti
c) e d) deve essere convocata entro
novanta giorni.
ART. 25
CONSIGLIO DIRETTIVO NAZIONALE
Il Consiglio Direttivo Nazionale è
composto da 37 membri eletti dall'Assemblea
Nazionale. Di essi:
- 20 saranno eletti su proposta delle
Assemblee Regionali, uno per regione,
- 13 saranno eletti su proposta delle
Assemblee Regionali, sulla base di un
riparto riferito al numero dei tesserati
calcolato col metodo proporzionale di
Hondt,
- 4 saranno eletti direttamente dall'Assemblea
Nazionale sulla base di una lista proposta
dal Consiglio Direttivo uscente, d'intesa
con gli Enti promotori.
Ad esso partecipano i Delegati Nazionali,
di cui all'art. 8, con diritto di parola.
La durata dell'incarico è quadriennale
ed è rinnovabile.
Il Consiglio Direttivo Nazionale, che
è presieduto dal Presidente Nazionale
e si riunisce almeno tre volte all'anno:
a) elegge, nel proprio ambito, il Presidente
Nazionale e quattro Vice Presidenti;
b) nomina il Segretario Generale, il
Direttore Tecnico Nazionale e il Tesoriere;
c) nomina la Commissione Unica d'Appello,
il Collegio Nazionale dei Probiviri
e altre eventuali Commissioni e Consulte
Nazionali;
d) cura l'esecuzione delle delibere
dell'Assemblea Generale dei Soci;
e) cura, coordina e controlla l'andamento
e lo sviluppo dell'Associazione "PGS",
prevedendo nei casi opportuni la partecipazione
alle sue sedute dei Presidenti Regionali;
f) emana i Regolamenti di cui al successivo
art. 35;
g) approva, nel primo quadrimestre di
ogni anno, il rendiconto consuntivo
relativo all'anno solare precedente,
da presentare all'Assemblea;
h) approva, nel secondo semestre di
ogni anno, il bilancio preventivo per
l'anno solare successivo;
i) approva la relazione morale, organizzativa,
economica, e finanziaria che il Presidente
Nazionale dovrà sottoporre, per
conto del Consiglio Direttivo Nazionale,
all'Assemblea Generale ordinaria dei
Soci;
l) nomina, su indicazione dei Comitati
Regionali, i Giudici Sportivi Regionali;
m) adotta le iniziative dirette a incrementare
l'attività delle Associazioni
locali;
n) coordina le iniziative di formazione
promosse dai Comitati Regionali, fornendo
supporti necessari per una completa
realizzazione;
o) esamina ogni altro argomento sul
quale, per la sua importanza o per gravi
motivi, ritenga di doversi pronunciare,
giungendo, se del caso, sino al commissariamento
degli Organi periferici;
p) designa i propri rappresentanti nei
vari Enti a livello nazionale e internazionale;
q) assegna cariche onorifiche all'interno
dell'Associazione su proposta di almeno
1/3 dei Consiglieri e con voto unanime
del Consiglio Direttivo Nazionale.
Al Consiglio Direttivo Nazionale possono
essere invitati i Presidenti Regionali
con diritto di parola.
Il Consigliere Nazionale eletto dall'Assemblea
Nazionale, assente senza giustificate
motivazioni per tre riunioni consecutive,
sentita la Giunta Nazionale, potrà
essere dichiarato decaduto e sostituito.
ART.
26
PRESIDENTE NAZIONALE
Il Presidente Nazionale dell'Associazione
"PGS" è eletto a maggioranza
assoluta e a scrutinio dal Consiglio
Direttivo Nazionale tra i propri membri
nella prima seduta dopo l'Assemblea
elettiva, dura in carica quattro anni
e può essere rieletto.
Il Presidente Nazionale:
- ha la rappresentanza legale dell'Associazione
"PGS";
- convoca e presiede, almeno tre volte
l'anno, il Consiglio Direttivo Nazionale;
- convoca e presiede, di norma mensilmente,
la Giunta Nazionale;
- convoca, ai fini del coordinamento,
due volte all'anno i Presidenti Regionali
e una volta all'anno i Presidenti Provinciali;
- convoca e presiede l'Assemblea Nazionale
nei casi previsti dai Regolamenti;
- designa il Vice Presidente che dovrà
sostituirlo in caso di impedimento o
di assenza.
La carica è rinnovabile per tre
mandati quadriennali.
ART. 27
GIUNTA NAZIONALE
La Giunta Nazionale è l'organo
esecutivo del Consiglio Direttivo Nazionale
e, riunendosi, di norma mensilmente,
provvede alla gestione dell'Associazione
secondo le direttive del medesimo.
E' composta:
- dal Presidente Nazionale;
- dai quattro Vice Presidenti;
- dal Segretario Generale, dal Direttore
Tecnico Nazionale e dal Tesoriere.
Ad essa partecipano i Delegati Nazionali
di cui all'art. 8, con diritto di parola.
La Giunta Nazionale:
a) adotta in via d'urgenza le deliberazioni,
di competenza del Consiglio Direttivo
Nazionale, che dovranno essere sottoposte
alla sua ratifica nella prima riunione
successiva;
b) predispone i bilanci preventivi e
consuntivi;
c) nomina, su proposta di uno dei suoi
membri, commissari con particolari incarichi;
d) predispone la relazione morale, organizzativa,
economica e tecnica da sottoporre al
Consiglio Direttivo Nazionale in preparazione
dell'Assemblea Nazionale;
e) propone al Consiglio Direttivo Nazionale
le nomine di sua competenza;
f) predispone l'ordine del giorno delle
riunioni del Consiglio Direttivo Nazionale.
ART. 28
COLLEGIO NAZIONALE DEI REVISORI DEI
CONTI
Il Collegio Nazionale dei Revisori dei
Conti è composto da tre membri
effettivi e due supplenti eletti dall'Assemblea
Nazionale.
E' convocato, per la sua prima seduta
dalla Giunta Nazionale e, in tale occasione,
elegge al suo interno, il proprio Presidente.
Per le sedute successive è convocato
dal Presidente del Collegio stesso.
Si riunisce, ordinariamente, una volta
ogni tre mesi e, in via straordinaria,
quando lo ritenga opportuno il Presidente
o su richiesta di almeno due componenti.
Esercita il controllo sulla gestione
contabile dell'Associazione Nazionale.
Vigila sull'andamento della gestione
economica e finanziaria dell'Associazione.
Riscontra, controfirmandoli, l'esattezza
e la veridicità dei bilanci consuntivi,
presentando una relazione scritta, al
Consiglio Direttivo Nazionale e all'Assemblea
Nazionale.
Il Presidente del Collegio Nazionale
dei Revisori dei Conti partecipa alle
riunioni del Consiglio Direttivo Nazionale
con diritto di parola e parere consultivo.
ART. 29
REQUISITI PER L'ELEGGIBILITÀ
Solo i tesserati possono ricoprire cariche
elettive.
Inoltre, non possono ricoprire tali
cariche coloro che:
a) non siano cittadini maggiorenni;
b) abbiano riportato condanne per delitti
non colposi;
c) siano stati assoggettati, dall'Associazione
e/o dal CONI e/o da un qualsiasi Ente
di Promozione Sportiva e/o da una qualsiasi
Federazione Sportiva Nazionale, a squalifiche
o ad inibizioni per sei mesi ed oltre.
ART. 30
INCOMPATIBILITÀ
L'incarico di Presidente Nazionale e
di Consigliere Nazionale è incompatibile
con la Presidenza di Comitato Regionale
e Provinciale.
L'incarico di Consigliere Nazionale
è incompatibile con la qualifica
di arbitro, di ufficiale di gara e di
componente delle giurie di gara.
L'incarico di Presidente Regionale è
incompatibile con la Presidenza di Comitato
Provinciale e con la Presidenza di Associazioni
locali PGS e con incarichi di Giunta
ai diversi livelli.
L'incarico di Presidente Provinciale
è incompatibile con la Presidenza
di Associazione locale "PGS"
e con incarichi di Giunta ai diversi
livelli.
Gli incarichi di Giunta sono incompatibili
tra di loro ai diversi livelli.
L'incarico di componente del Collegio
dei Revisori dei Conti è incompatibile
con qualsiasi altra carica o incarico
a livello centrale e periferico.
L'incarico di componente del Collegio
dei Probiviri e della Commissione Unica
d'Appello è incompatibile con
qualsiasi altra carica o incarico a
livello centrale e periferico e con
la Presidenza di Associazioni locali
"PGS".
L'incarico di Giudice Sportivo è
incompatibile con qualsiasi altra carica
o incarico ad ogni livello territoriale.
L'eletto, o nominato, che si venga a
trovare in una situazione di incompatibilità
dovrà esercitare l'opzione entro
trenta giorni.
ART. 31
IL COLLEGIO NAZIONALE DEI PROBIVIRI
Il Collegio Nazionale dei Probiviri
è composto da tre membri effettivi
e due supplenti. E' convocato, per la
sua prima seduta dalla Giunta Nazionale
e, in tale occasione, elegge al suo
interno il proprio Presidente, che ne
convoca le successive.
Il Collegio dei Probiviri giudica sui
fatti illeciti commessi ai danni dell'Associazione
e sulle controversie tra soci.
Giudica, inoltre, in ultima istanza,
sulle controversie in ordine alla violazione
dello Statuto, sui ricorsi relativi
ai provvedimenti che comportino conseguenze
di natura associativa, nonché
sui conflitti di competenza tra organi
della "PGS".
ART. 32
CLAUSOLA COMPROMISSORIA - CONTROVERSIE
- ARBITRATO
Le Associazioni locali "PGS",
i tesserati, i dirigenti centrali e
periferici e, in genere, tutti coloro
che sono soggetti alla giurisdizione
dell'Associazione "PGS", non
possono, se non autorizzati dal Consiglio
Direttivo Nazionale, adire l'Autorità
Giudiziaria per fatti inerenti o comunque
connessi con l'attività dell'Associazione
"PGS".
ART. 33
MODIFICHE ALLO STATUTO
Il presente Statuto può essere
modificato solo da una Assemblea Nazionale
straordinaria, all'uopo convocata.
La validità dell'Assemblea straordinaria
convocata per modifiche statutarie è
costituita quando, in prima convocazione,
sono presenti almeno i due terzi dei
voti a disposizione e, in seconda convocazione,
qualunque sia il numero dei presenti.
Le modifiche si intendono approvate
solo se ottengono i due terzi dei voti
presenti in Assemblea.
ART. 34
SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE DELL'ASSOCIAZIONE
NAZIONALE "PGS"
In caso di scioglimento dell'Associazione
Nazionale "PGS", deliberato
dall'Assemblea Nazionale, gli eventuali
beni patrimoniali ed i residui di gestione
saranno devoluti secondo il disposto
del D. Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460
e successive modificazioni.
ART. 35
REGOLAMENTI
L'organizzazione e l'attività
dell'Associazione Nazionale "PGS"
sono disciplinate dai Regolamenti.
I Regolamenti e loro modifiche sono
deliberati dal Consiglio Direttivo Nazionale.
Roma
31 marzo 2001
|